[1]ARTICOLO IIA. CAPITALE INTERREGIONALE DELLA BANCA
[2]SEZIONE 1. - Capitale interregionale autorizzato.
[3](a) Il capitale interregionale autorizzato della Banca sara' inizialmente di 420.000.000 (quattrocentoventi milioni) di dollari degli Stati Uniti d'America, del peso e titolo vigenti al 1 gennaio 1959 e sara' diviso in 42.000 azioni, del valore nominale di 10.000 (diecimila) dollari ciascuna, le quali saranno messe a disposizione dei paesi membri, per essere sottoscritte in conformita' con quanto disposto nella Sezione 2 di questo articolo. (b) Il capitale interregionale autorizzato sara' diviso in azioni pagabili in effettivo ed in azioni di capitale esigibile. Una parte del capitale interregionale autorizzato inizialmente, e cioe' l'equivalente di 70.000.000 (settanta milioni) di dollari, corrispondera' al capitale pagabile in effettivo; mentre la rimanente parte, e cioe' l'equivalente di 350.000.000 (trecento cinquanta milioni) di dollari corrispondera' al capitale esigibile, per lo scopo specificato nella Sezione 3 (c) di questo articolo. (c) Con riserva delle disposizioni dell'Articolo VIII, Sezione 4 (b), si potra' aumentare il capitale interregionale autorizzato nel periodo e con le modalita' che l'Assemblea dei Governatori ritenga opportuni, con delibera presa a maggioranza di due terzi del numero totale dei governatori, che includa i due terzi dei governatori dei membri regionali e che rappresenti almeno i tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri. (d) Nel caso che venga aumentato il capitale ordinario autorizzato, secondo l'Articolo II, Sezione 2 (e), ed un paese membro intenda esercitare l'opzione di cui all'articolo IIA, Sezione 2 (g), il capitale interregionale verra' aumentato di quanto sia necessario per consentire a detto membro l'esercizio dell'opzione, ma si diminuira' di eguale importo il capitale ordinario disponibile per esser sottoscritto dal membro stesso, importo che verra' debitamente annullato.
[4]SEZIONE 2. - Sottoscrizione di azioni di capitale interregionale.
[5](a) Tutti i paesi membri extra-regionali sottoscriveranno azioni di capitale interregionale ed i paesi membri regionali potranno sottoscrivere tali azioni, conformemente alle disposizioni dell'Articolo II, Sezione 3 (b) e conformemente alle condizioni che l'Assemblea dei Governatori stabilisca con riserva di quanto disposto in questa sezione. (b) Tutti i membri extra-regionali iniziali sottoscriveranno il numero di azioni di capitale interregionale pagabile in effettivo e di capitale interregionale esigibile che venga fissato dalla Banca. La sottoscrizione di azioni e le modalita' di pagamento delle medesime da parte di qualsiasi nuovo membro extra-regionale saranno fissate dalla Banca, tenuto debitamente conto delle condizioni relative alle sottoscrizioni esistenti. (c) I paesi membri regionali potranno sottoscrivere il capitale interregionale alle condizioni fissate dalla Banca, tenendo debitamente presenti le condizioni stabilite per le sottoscrizioni dei membri extra-regionali. (d) Le azioni di capitale interregionale autorizzato iniziale saranno emesse alla pari. Anche le altre azioni saranno emesse alla pari, a meno che la Banca non decida, per speciali circostanze, di emetterle ad altre condizioni. (e) La responsabilita' dei paesi membri rispetto alle azioni di capitale interregionale e' limitata alla parte non pagata del relativo prezzo di emissione. (f) Le azioni di capitale interregionale non potranno essere date in garanzia ne' in alcun modo vincolate, ma unicamente saranno trasferibili alla Banca. (g) Qualsiasi paese membro con diritto a sottoscrivere capitale ordinario della Banca in virtu' dell'Articolo II, Sezione 3 (b), potra' optare di rinunciare a tale diritto, per sottoscrivere invece un equivalente importo di capitale interregionale.
[6]SEZIONE 3. - Pagamento delle sottoscrizioni di capitale interregionale.
[7](a) L'ammontare sottoscritto di ogni membro del capitale interregionale della Banca pagabile in effettivo sara' totalmente versato nella moneta del rispettivo paese membro, il quale provvedera', con misure riconosciute accettabili dalla Banca, affinche' siano date assicurazioni - conformemente a quanto disposto nell'Articolo V, Sezione I (c) - circa la libera convertibilita' di detta moneta in quelle di altri paesi, ai fini delle operazioni della Banca. (b) Ogni pagamento d'un paese membro, effettuato conformemente al paragrafo (a) della presente sezione, dovra' essere di tale importo che, a giudizio della Banca, equivalga, in dollari degli Stati Uniti d'America, del peso e titolo vigenti al 1 gennaio 1959, al valore totale della parte di sottoscrizione da pagare. Il versamento iniziale si effettuera' per l'importo che il paese membro riterra' adeguato, salvo ovviamente i conguagli da farsi entro i 60 giorni a partire dalla data di scadenza del pagamento. La Banca determinera' l'ammontare di tali conguagli necessari per formare l'equivalente in dollari dell'importo totale da pagare, in virtu' del presente paragrafo. (c) La parte esigibile della sottoscrizione di azioni di capitale interregionale della Banca sara' soggetta a richiesta di pagamento soltanto quando la Banca ne abbia bisogno per far fronte alle obbligazioni derivanti da quanto disposto nell'Articolo III, Sezione 4 (iv) e (v), purche' dette obbligazioni si riferiscano a prestiti contratti per alimentare le risorse interregionali di capitale della Banca ovvero a garanzie che impegnino tali risorse. In caso che si verifichi detta richiesta, il pagamento potra' farsi, a scelta del membro, sia nella moneta completamente convertibile di un paese membro, sia in quella occorrente per soddisfare le obbligazioni della Banca e che hanno motivato la richiesta stessa. Le richieste di pagamento del capitale interregionale esigibile saranno proporzionalmente uniformi per tutte le azioni.
[8]SEZIONE 4. - Risorse interregionali di capitale.
[9]Resta inteso che in questo Accordo la locuzione "risorse interregionali di capitale" della Banca si riferisce a quanto segue: (i) Capitale interregionale autorizzato, sottoscritto secondo la Sezione 2 di questo articolo per azioni di capitale pagabile in effettivo e per azioni di capitale esigibile; (ii) Tutti i fondi provenienti dai prestiti autorizzati di cui all'Articolo VII, Sezione 1 (i), ai quali siano applicabili le clausole della Sezione 3 (c) di questo articolo; (iii) Tutti i fondi ricevuti in rimborso di prestiti concessi con le risorse indicate negli incisi (i) e (ii) di questa sezione; (iv) Tutte le entrate provenienti da prestiti effettuati con le risorse precedentemente indicate o da garanzie cui siano applicabili le clausole previste nella Sezione 3 (c) di questo articolo; e (v) Tutte le altre entrate provenienti da qualsiasi delle risorse precedentemente menzionate.
Testo vigente dal 16 maggio 1977
