Art. 11 (Accordo) — Denuncia dell'Accordo e cessazione della sua validita
Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia prendera' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuta la notifica.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
