' dell'INMARSAT da procedimenti giudiziari ed esecutivi 1. A meno che l'INMARSAT non abbia espressamente rinunciato all'immunita' in un caso particolare, essa godra' dell'immunita' da procedimenti giudiziari, nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, salvo per quanto concerne:

  • a)le sue attivita' commerciali;
  • b)un'azione civile intentata da terzi per danni risultanti da un incidente causati da una autovettura o altro mezzo di trasporto appartenente e/o utilizzato a nome dell'INMARSAT, o in relazione ad una infrazione al codice stradale in cui sia coinvolto tale mezzo di trasporto;
  • c)il sequestro cautelativo, a seguito di una ordinanza definitiva di un Tribunale, di stipendi ed emolumenti, ivi inclusi i diritti pensionistici dovuti dall'INMARSAT ad un membro del personale o ad un ex-membro del personale;
  • d)una riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'INMARSAT. 2. Fatto salvo il paragrafo 1) non verra' intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell'INMARSAT dalle Parti alla Convenzione, dai Firmatari o da persone che operano per o che presentano rivendicazioni nei confronti di uno di questi per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione o dall'Accordo Operativo. 3. a) Il settore spaziale INMARSAT, ovunque esso sia situato e chiunque lo detenga sara' immune da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o esecuzione, sia a seguito di un'azione esecutiva, amministrativa ovvero, giudiziaria.
  • b)Tutte le altre proprieta' e i beni della INMARSAT ovunque essi si trovino a chiunque li detenga, beneficeranno dell'immunita' prevista al paragrafo 3. a), salvo che in relazione a:
  • i)un sequestro cautelativo o esecuzione al fine di adempire alla sentenza definitiva, o all'ordinanza di un Tribunale, che si riferisca a qualsiasi azione legale che sia stata intentata nei confronti dell'INMARSAT conformemente al paragrafo 1;
  • ii)qualsiasi azione intrapresa conformemente alla legislazione dello Stato interessato, che sia temporaneamente necessaria per la prevenzione di incidenti implicanti autovetture o altri mezzi di trasporto o proprieta' di o utilizzati a nome dell'INMARSAT;
  • iii)l'esproprio di beni immobili a scopi pubblici e' subordinato ad un sollecito pagamento di un equo indennizzo, purche' tale esproprio non pregiudichi le funzioni e le operazioni dell'INMARSAT.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art2 · fonte del testo

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