[1]Articolo IX Entrata in vigore

[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore, per le parti che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione:

  • a)il 19 giugno 1976 per tutte le disposizioni diverse dall'articolo II della Convenzione e dall'articolo III del Protocollo, e
  • b)il 1 luglio 1976 per l'articolo II della Convenzione e l'articolo III del Protocollo, con la riserva che tutte le altre parti indicate al paragrafo 1 dell'articolo V del presente Protocollo abbiano depositato tali strumenti oppure una dichiarazione di applicazione provvisoria entro il 18 giugno 1976, e che il Protocollo che proroga per la terza volta la Convenzione relativa al commercio del grano del 1971 sia entrato in vigore. Il presente Protocollo entra in vigore, per tutte le altre parti che depositino uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, alla data del suddetto deposito. 2. Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le parti che, al 19 giugno 1976, avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entra in vigore tra le parti che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, a condizione che il Protocollo che proroga per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 sia in vigore, oppure potranno adottare qualsiasi altra misura che la situazione sembrera' loro esigere.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;312~protocollo-artix · fonte del testo

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