Sono abrogati il primo comma, dell'articolo, 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160. Al primo comma dell'articolo 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali".

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art23 · fonte del testo

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