L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, e' sostituito dal seguente: "Agli assistenti e custodi demaniali, purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, e' concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze. In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1 gennaio 1973, una indennita' mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".

Testo vigente dal 22 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-19;361~art1 · fonte del testo

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