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Miscellanea
Adeguamento dell'indennita' di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato
Legge 28 luglio 1961, n. 839
- Aggiornato al
- 31 agosto 1961
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1L'indennita' di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari…
- Art. 2L'indennita' di alloggio per i primi capitani e' stabilita nella misura prevista per il…
- Art. 3L'indennita' di alloggio e' concessa nella intera, misura agli ufficiali, nonche' ai…
- Art. 4L' indennita' di alloggio nella misura prevista dal l'articolo 1 della legge 5 gennaio…
- Art. 5La concessione della indennita' di alloggio e' estesa agli ufficiali nonche' ai…
- Art. 6L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961. Per quanto non…
- Art. 7All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi…
