I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3.000.000 e a lire 1.800.000.

Testo vigente dal 25 febbraio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-01-23;32~art3 · fonte del testo

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