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Miscellanea
Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale firmati a Ginevra il 6 marzo 1948
Legge 22 maggio 1956, n. 909
- Aggiornato al
- 21 agosto 1956
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 4
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed Atto finale suddetti a decorrere…
- Art. 3Alla spesa di 5 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si fara'…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta…
