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Miscellanea
Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948
Legge 27 ottobre 1951, n. 1370
- Aggiornato al
- 24 dicembre 1951
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 4
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della…
- Art. 3All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all'art. 1…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
