[1]Articolo XXXI DISPOSIZIONI FINALI

[2]Sezione 1. - Entrata in vigore

[3]Il presente Accordo entrera' in vigore non appena sara' stato firmato per conto dei Governi rappresentanti il 65 per cento del totale delle quote indicate nell'Allegato A e quando gli atti ricordati nella sezione 2, lettera a) di questo articolo siano stati depositati per conto dei Governi stessi. In ogni caso questo Accordo non entrera' in vigore prima del 1 maggio 1945.

[4]Sezione 2. - Firma

  • a)Ogni Governo per conto del quale il presente Accordo viene firmato, depositera', presso il Governo degli Stati Uniti d'America, un atto nel quale sia dichiarato che esso ha accettato l'Accordo stesso in conformita' alle sue leggi e che ha preso tutte le misure necessarie per mettersi in grado di adempiere tutte le obbligazioni inerenti all'Accordo.
  • b)Ogni paese diventera' membro del Fondo a partire dalla data dell'effettuato deposito per suo conto dell'atto menzionato alla precedente lettera a); tuttavia nessun paese diventera' membro prima che questo Accordo entri in vigore ai sensi della sezione 1 di questo articolo.
  • c)Il Governo degli Stati Uniti d'America dara' comunicazione ai Governi dei paesi i cui nomi figurano nell'Allegato A, e ai Governi di tutti i paesi la cui qualita' di membro venga approvata in accordo alle disposizioni dell'articolo II, sezione 2, di tutte le firme apposte al presente Accordo, nonche' del deposito degli atti di cui alla sopra menzionata lettera a).
  • d)Contemporaneamente alla firma dell'Accordo per suo conto, ogni Governo trasmettera' al Governo degli Stati Uniti d'America un centesimo dell'1 per cento della sua totale sottoscrizione in oro o in dollari degli Stati Uniti al fine di far fronte alle spese di amministrazione del Fondo. Il Governo degli Stati Uniti d'America terra' queste somme in uno speciale conto di deposito e le trasferira' al Consiglio dei Governatori del Fondo nel momento in cui viene convocata la riunione iniziale. Qualora il presente Accordo non entri in vigore entro il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti d'America restituira' le somme ricevute ai Governi che le hanno versate.
  • e)Il presente Accordo potra' essere firmato a Washington per conto dei Governi di quei paesi i cui nomi sono elencati nell'Allegato A, sino al 31 dicembre 1945.
  • f)Dopo il 31 dicembre 1945, il presente Accordo potra' essere firmato dai Governi di quei paesi la cui partecipazione sia stata approvata in accordo alla disposizione dell'articolo II, sezione 2.
  • g)Con la firma del presente Accordo, tutti i Governi lo accettano per conto proprio, di tutte le proprie colonie, territori oltremare, paesi sotto la loro protezione, sovranita' od autorita' e di tutti i territori su cui esercitano un mandato.
  • h)Il paragrafo d) di cui sopra entrera' in vigore nei riguardi di ogni Governo firmatario dalla data della firma.

[5][La firma e la clausola di deposito riprodotte qui di seguito sono conformi al testo dell'Articolo dello Statuto originario].

[6]FATTO a Washington, in un'unica copia, che dovra' rimanere depositata negli Archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmettera' copie autentiche a tutti i Governi i cui nomi sono elencati nell'Allegato A, nonche' agli altri Governi la cui partecipazione sia approvata in conformita' all'articolo II, sezione 2.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxxi · fonte del testo

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