[1]Articolo XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

[2]Sezione 1. - Notifica al Fondo

[3]Ogni paese membro notifichera' al Fondo se intende avvalersi delle disposizioni di carattere transitorio precisate nella sezione 2 di questo articolo, o se e' disposto ad accettare gli obblighi dell'articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4. Il paese membro che si avvalga delle disposizioni transitorie, non appena sara' pronto ad esercitare i suddetti obblighi, ne informera' ufficialmente il Fondo.

[4]Sezione 2. - Restrizioni valutarie

[5]Ogni paese membro che abbia notificato al Fondo la sua intenzione di avvalersi delle disposizioni transitorie ai sensi della presente disposizione potra', nonostante quanto disposto in altri articoli del presente Accordo, mantenere e adattare alle diverse circostanze le restrizioni sui pagamenti e sui trasferimenti relativi a transazioni internazionali correnti, in essere alla data della sua partecipazione al Fondo in qualita' di membro. I paesi membri dovranno tuttavia tenere sempre presenti, nelle loro politiche valutarie, gli scopi del Fondo e, non appena le condizioni lo consentano, prendere tutte le misure possibili, al fine di allargare gli accordi commerciali e finanziari ad altri paesi membri, in modo da facilitare i pagamenti internazionali e la promozione di uno stabile sistema di tassi di cambio. In particolare, i paesi membri dovranno abolire le restrizioni mantenute ai sensi della presente sezione, non appena siano sicuri di poter sistemare, senza tali restrizioni, la loro bilancia dei pagamenti in un modo che non renda troppo gravoso il loro ricorso alle risorse generali del Fondo.

[6]Sezione 3. - Azione del Fondo in materia di restrizioni

[7]Il Fondo preparera' annualmente un rapporto sulle restrizioni ancora esistenti ai sensi della sezione 2 di questo articolo. Il paese membro che mantenga restrizioni in contrasto con l'articolo VIII, sezioni 2, 3 o 4, dovra' ogni anno consultare il Fondo circa il loro ulteriore mantenimento. Il Fondo puo', se ritiene tale azione necessaria in circostanze eccezionali, far presente al paese membro in questione che le condizioni sono ormai favorevoli per l'abolizione di quelle particolari restrizioni, oppure per il generale abbandono di tutte le restrizioni contrastanti con qualsiasi altro articolo del presente Accordo. Al paese membro sara' concesso un adeguato periodo di tempo per rispondere alle osservazioni del Fondo. Se il Fondo constata che il paese membro persiste nel mantenere restrizioni in contrasto con i fini del Fondo saranno applicabili al paese membro i provvedimenti dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera a).

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxiv · fonte del testo

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