Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 23 febbraio 1999
