1. I testi degli emendamenti proposti alla presente Costituzione saranno comunicati dal Direttore generale ai governi degli Stati membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal consiglio. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da due terzi dei membri del consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformita' con le loro rispettive norme costituzionali, rimanendo peraltro inteso che gli emendamenti i quali comportano nuovi obblighi per i membri entreranno in vigore per un determinato membro solo se tale membro abbia accettato i predetti emendamenti.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art30 · fonte del testo

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