1. Le risorse necessarie per le spese dell'Organizzazione sono rappresentate:

  • a)per quanto riguarda la parte amministrativa del bilancio preventivo, da contributi in numerario degli Stati membri, che saranno dovuti all'inizio dello esercizio finanziario cui si riferiscono e che dovranno essere versati senza ritardo;
  • b)per quanto riguarda la parte del bilancio preventivo concernente le attivita' dell'organizzazione, da contributi in numerario, in natura o sotto forma di servizi degli Stati membri, di altri Stati, di organizzazioni internazionali, governative o non-governative, di altri enti giuridici o persone private, i quali contributi saranno saldati non appena possibile e per intero anteriormente alla scadenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. 2. Ogni Stato membro deve versare alla parte amministrativa del bilancio preventivo dell'Organizzazione, una quota il cui tasso sara' concordato tra il consiglio e lo Stato membro interessato. 3. I contributi alle spese operative dell'Organizzazione sono volontari ed ogni partecipante alla parte del bilancio preventivo relativa alle attivita', puo' concordare con l'organizzazione i termini e le condizioni d'impiego dei suoi contributi in conformita' con gli obiettivi e le funzioni dell'Organizzazione. 4. a) Le spese di amministrazione in sede, e tutte le altre spese amministrative, tranne quelle effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma primo c) e d) dell'articolo 1, saranno imputate sulla parte amministrativa del bilancio preventivo;
  • b)Le spese operative, nonche' le spese amministrative effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma primo c) e d) dell'articolo 1 saranno imputate sulla parte del bilancio preventivo relativo alle attivita'. 5. Il Consiglio vigilera' affinche' la gestione amministrativa sia assicurata in maniera efficace ed economica.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art25 · fonte del testo

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