Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza sono aggiunte le seguenti:

  • a)obbligazioni in lire o in valuta estera emesse da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;
  • b)obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni con allegato "buono facolta' di acquisto azioni" (warrant) emesse dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL;
  • c)quote di partecipazione al capitale degli Istituti di credito di diritto pubblico, nonche' eventuali buoni del tesoro con allegato warrant per l'acquisto di azioni dei medesimi istituti di credito;
  • d)mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, purche' assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvata del Ministero del tesoro. I mutui di cui al punto 8 del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, come sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, possono essere assistiti anche da contributo regionale. Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855, e' cosi' sostituito: "Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante, ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887". Il nono comma dell'articolo 14 legge 13 giugno 1962, n. 855, e' cosi' sostituito: "Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data di inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, e' corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento".

Testo vigente dal 26 agosto 1991

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art27 · fonte del testo

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