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Miscellanea
Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui
Legge 20 febbraio 1958, n. 75
- Aggiornato al
- 15 gennaio 2000
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 19
Capo I — Chiusura delle case di prostituzioneartt. 1-7
- Art. 1E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei…
- Art. 2Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione…
- Art. 3Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite…
- Art. 4La pena e' raddoppiata: 1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno; 2) se…
- Art. 5Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da lire 500 a lire 2000 le…
- Art. 6I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o…
- Art. 7Le autorita' di pubblica sicurezza, le autorita' sanitarie e qualsiasi altra autorita'…
Capo II — Dei patronati ed istituti di rieducazioneartt. 8-11
- Art. 8Il Ministro per l'interno provvedera', promovendo la fondazione di speciali istituti di…
- Art. 9Con determinazione del Ministro per l'interno sara' provveduto all'assegnazione dei mezzi…
- Art. 10Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di…
- Art. 11All'onere derivante al bilancio dello Stato verra' fatto fronte, per un importo di 100…
Capo III — Disposizioni finali e transitorieartt. 12-15
- Art. 12E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti…
- Art. 13Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il…
- Art. 14Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di…
- Art. 15Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili…
