Art. 14-bis — Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali
All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere". 2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: "la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso"
Testo vigente dal 27 febbraio 2014
