A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata ai concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Testo vigente dal 28 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-16;927~art1 · fonte del testo

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